giovedì 7 gennaio 2010

L’ASSISTENZA RESIDENZIALE AGLI ANZIANI IN EMILIA ROMAGNA: LAVORI IN CORSO.

L’assistenza residenziale agli anziani in Emilia Romagna


 
Di Dino Terenziani,
Consulente,

 
La Legge della Regione Emilia Romagna 12 marzo 2003, n. 2 “NORME PER LA PROMOZIONE DELLA CITTADINANZA SOCIALE E PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI”, con le modifiche apportate dalla legge 20/2005, ha ridisegnato il sistema del Welfare locale e nel corso di questi 6 anni sono state attuate alcune importanti realizzazioni, di cui le nuove procedure di accreditamento rappresentano una prima conclusione.

 
Sono già operativi i Piani di Zona di cui all’art 29, le Aziende Servizi alla Persona (ASP) di cui all’art 22, il Fondo Regionale per la non Autosufficienza di cui all’art. 50 ed è stata approvata nell’aprile 2009 la Delibera 514 “Primo provvedimento della G.R. attuativo dell’art. 23 della L.R. 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari”

 
Una conclusione che porterà a regime tutte le novità introdotte, quando con la definizione delle tariffe potrà essere pienamente attuato questo provvedimento fondamentale, che ridisegna il Welfare regionale.

 
PIANI DI ZONA

 
I Piani di zona sono partiti addirittura prima della legge 2/2003 con la HYPERLINK “http://demetra. regione.emilia-romagna.it/al/monitor.php?urn=er:assemblealegislativa:delibera:2001;00246” Delibera del consiglio regionale n. 246/2001 Programma degli interventi ed individuazione dei criteri di ripartizione del fondo regionale socio-assistenziale e del fondo nazionale per le politiche sociali per l’anno 2001, completata dalla Delibera G.R. 329 11 marzo 2002 “Linee guida per la predisposizione e l’approvazione dei Piani sociali di zona”

 
Nel 2004 è terminato il triennio di sperimentazione del sistema di programmazione sociale introdotto con la legge 328/00 e fatto proprio dalla Regione Emilia-Romagna con la citata L.R. 2/03. A partire dal 2005 quindi i Piani di zona sono diventati uno strumento ordinario di programmazione sociale e sociosanitaria.

 
Tre successive modifiche hanno ridisegnato composizione e compiti del NUOVO UFFICIO DI PIANO, che trova così un suo adeguamento anche in relazione alla nuova organizzazione del Welfare regionale.

 
Con deliberazione dell’Assemblea Legislativa 175/2008 viene approvato il PIANO SOCIALE SANITARIO 2008/2010, all’interno del quale trova la sua definizione il PIANO DI ZONA per la SALUTE e per il BENESSERE SOCIALE, che porta a regime le 4 innovazioni fondanti i PdZ :

 
1)Unificazione della programmazione socio-sanitaria e dei relativi finanziamenti.

 
2)Dal governament: funzione di governo esclusivamente pubblica, alla governance: attività del governare svolta mobilitando i soggetti competenti del territorio.

 
3) Programmazione a livello Distrettuale

 
4)Integrazione sociale e sanitaria.

 
ASP Aziende di servizi alla Persona

 
Dopo aver solo richiamato la storica innovazione della programmazione zonale diventa interessante approfondire il percorso legislativo della trasformazione delle IPAB in ASP, perché qui si evidenzia 3 la sostanza di un confronto tra due impostazioni politico-culturali: una più favorevole alla evoluzione in senso pubblico del sistema, l’altra tesa a consolidare gli spazi occupati dal privato sociale, con le conseguenti difficoltà di mediazione e poi di sintesi.

 
La DELIBERA consiglio regionale 623 2004 “Direttiva per la trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza in Aziende pubbliche di servizi alla persona” corregge la prima formulazione della D.G.R. n. 386 del 1 marzo 2004 in ordine al legame stretto tra ASP e Comuni, sostituendo una prescrizione: “per cui i Comuni si avvalgono delle ASP per la gestione dei servizi e delle attività socio sanitarie” in un ben diverso invito: “i Comuni possono avvalersi delle Aziende per la gestione dei servizi e delle attività”, come del resto previsto la L.R. n. 2/2003 all’articolo 15, comma 4. E ancora viene cassata “la richiesta della volontà espressa del Comitato di Distretto di avvalersi della Azienda per la gestione dei servizi e delle attività socio sanitarie”.

 
Dunque una attenuazione del carattere pubblico del sistema, che nella prima versione prevedeva una sostanziale ripubblicizzazione dei servizi esternalizzati, lasciando invece spazio all’intervento del privato e in particolare del privato sociale.

 
Con ciò aprendo una concorrenza oggettivamente sfavorevole alle ASP, quantomeno in termini economici, per gli evidenti aggravi che le stesse consuntivano in termini di tassazione (IVA e IRAP), di flessibilità di gestione, di costo del lavoro. Inoltre l’art.38 della legge 2 2003: “I soggetti gestori di servizi socio-assistenziali e socio-sanitari pubblici e privati, operanti in Emilia-Romagna ed autorizzati ai sensi dell’articolo 35, al fine di promuovere lo sviluppo della qualità del sistema integrato e facilitare rapporti tra i servizi, le strutture ed i cittadini, sono accreditati con le modalità di cui al presente articolo anche relativamente a ciascuna struttura o servizio nell’ambito del fabbisogno indicato dalla programmazione regionale. L’accreditamento è condizione per:

 
a) l’erogazione delle prestazioni mediante la concessione dei titoli di cui all’articolo 40…. “pare delineare un quasi mercato regolato dall’incrocio tra offerta di soggetti accreditati pubblici e privati e domanda dei cittadini portatori di voucher Con la legge 20/2005, che riscrive appunto questo articolo: “Erogazione dei servizi mediante accreditamento

 
1. Per l’erogazione dei servizi sociali, socio-assistenziali e socio-sanitari, caratterizzati da un finanziamento pubblico prevalente, da scopi solidaristici, da bisogni di cura e dall’adeguatezza, dalla flessibilità e dalla personalizzazione degli interventi, le Amministrazioni competenti si avvalgono delle strutture e dei servizi gestiti nelle forme previste dalla normativa sui servizi pubblici locali e delle Aziende pubbliche di servizi alla persona, nonché dei soggetti privati di cui agli articoli 20 e 21.

 
2. La gestione dei servizi di cui al comma 1 è comunque subordinata al rilascio dell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 35 e dell’accreditamento nelle modalità previste dal presente articolo, nonché alla stipulazione di appositi contratti di servizio tra le Amministrazioni competenti ed i soggetti gestori, aventi ad oggetto la regolamentazione complessiva degli interventi”.

 
Non è passaggio di poco conto perché con questa dizione l’accreditamento è riferito ai servizi e non ai soggetti gestori o meglio: ai servizi dei soggetti che organizzano le risorse professionali e strutturali per produrre i servizi stessi.

 
L’oggetto dell’accreditamento sono le strutture e i servizi, con la correlata validazione della qualità dei soggetti erogatori.

 
In questo modo, nell’ambito dei contratti di servizio rimane alle Amministrazioni competenti la funzione di connettere servizio accreditato e utente, superando così la più diffusa pratica del “voucher” (Titolo di Servizio) in capo al cittadino, che può utilizzarlo scegliendo tra i gestori accreditati.

 
Nel rimbalzo tra prevalenza del pubblico o del privato nella gestione dei servizi ( essendo pacifica da parte di tutti i protagonisti il riconoscimento della titolarità pubblica delle funzioni di governo del sistema) da una parte si supera la logica (più privatistica) del voucher, mentre dall’altra si conferisce pari dignità all’accreditamento dei soggetti privati.

 
La delibera G.R. 1206/2007 FRNA

 
Questa delibera ha unificato e coordinato diverse voci di spesa che afferiscono al finanziamenti delle prestazioni socio-sanitarie, mettendone la gestione in capo ai Distretti con l’obiettivo di garantire, da un lato, maggiore equità nello sviluppo della rete dei servizi mediante una assegnazione più equilibrata delle risorse a livello locale, e dall’altro, migliori condizioni di eguaglianza assistenziale in relazione alle opportunità di accesso, alla qualità negli interventi, alla contribuzione a carico dei cittadini.

 
La prima fase ha concentrato il proprio interesse sulla necessità di enucleare una quota di Fondo sanitario regionale, considerando principalmente gli “oneri a rilievo sanitario” sostenuti per le strutture residenziali e semiresidenziali e per gli altri servizi dedicati alla popolazione non autosufficiente e le risorse dello stesso Fondo già destinate agli assegni di cura sia per gli anziani, sia per i soggetti colpiti da gravissime disabilità acquisite.

 
La seconda fase ha riconfermato il consolidato storico del Fondo sanitario regionale arricchendolo di ulteriori 100 milioni di euro, provenienti dall’imposizione regionale di addizionali IRPEF ed IRAP. Tali premesse permettono l’allargamento dei destinatari e l’ampliamento dei servizi e rafforzano il “processo di riequilibrio territoriale nell’utilizzo delle risorse” che vede, in prima istanza assegnare il FRNA, su base distrettuale, assumendo principalmente come riferimento la numerosità della popolazione anziana ultrasettantacinquenne, ma anche in relazione ad alcune caratteristiche quali la presenza, al loro interno, di tipologie di cittadini non autosufficienti che non appartengono all’area della popolazione anziana.

 
All’interno di questa architettura, di particolare rilievo sono le indicazioni che attengono:

 
- alle modalità di tenuta della “contabilità separata”, nell’ambito del bilancio delle Aziende USL, alla rendicontazione del FRNA e ai rapporti di natura amministrativa tra nuovo Ufficio di Piano e Azienda USL;

 
- all’assistenza domiciliare, rispetto alla quale viene definito corpo integrato di indicazioni che affrontano in particolare il tema della domiciliarità in tutte le sue sfumature;

 
- all’emersione, regolarizzazione e qualificazione del lavoro delle assistenti familiari;

 
- ai programmi di sostegno delle reti sociali e di prevenzione per gli anziani fragili;

 
- all’adozione di criteri e standard per garantire equità ed omogeneità in tutto il territorio regionale per l’utilizzo di fondi per contributi per l’adattamento domestico.

 

 

 
ACCREDITAMENTO

 
La legge 772/2007

 
Questo fondamentale provvedimento APPROVAZIONE DEI CRITERI, DELLE LINEE GUIDA E DELL’ELENCO DEI SERVIZI PER L’ATTIVAZIONE DEL PROCESSO DI ACCREDITAMENTO IN AMBITO SOCIALE E SOCIOSANITARIO mette ordine al percorso iniziato nel 2001 con i Piani di Zona e individua un equilibrio condivisibile nel ridisegno del Welfare mix.

 
Se si rilegge l’indice dell’allegato 1 si comprende come le nuove procedure di accreditamento portano a sistema e rappresentano una prima conclusione del percorso per la riforma del Welfare locale:

 
1. Logiche e presupposti sottostanti al regime di accreditamento

 
2. Il nuovo quadro normativo di riferimento in ambito socio-sanitario e sociale

 
3. L’esercizio delle competenze istituzionali e l’erogazione dei servizi

 
4. L’individuazione dei servizi il cui esercizio è subordinato all’accreditamento

 
5. L’autorizzazione

 
6. I criteri di applicazione dell’accreditamento

 
7. Il contratto di servizio per la regolamentazione degli interventi

 
Nel percorso attuativo della Legge Regionale n. 2/2003, è infatti emersa la necessità condivisa di pervenire ad un modello di individuazione dei servizi e dei soggetti erogatori caratterizzato da un’investitura più ampia e matura rispetto a quella propria di un mero rapporto di fornitura, con la finalità di garantire una maggiore qualità e stabilità nella gestione complessiva degli interventi riguardanti i servizi sociali e socio-sanitari.

 
Il sistema di accreditamento deve essere coerente con la programmazione regionale e zonale. Questa ultima definisce il corretto rapporto fra domanda ed “offerta” garantendo, nel rispetto del principio di appropriatezza, la definizione del fabbisogno di servizi, prestazioni, dotazioni stimate come necessarie.

 
In modo più puntuale le novità introdotte riguardano:

 
L’erogazione/produzione del servizio pubblico.

 
L’erogatore del servizio è il soggetto, pubblico o privato, che predispone ed organizza le risorse per realizzare il servizio, per incarico del titolare del servizio e che ne risponde dei risultati di fronte agli utenti. L’erogatore, ovvero colui che ha la capacità di produrre i servizi, deve provvedere a procurarsi l’autorizzazione al funzionamento e, per le finalità previste dalla normativa, l’accreditamento.

 
I soggetti produttori, che materialmente realizzano le attività assistenziali concretizzando i “modelli organizzativi” tipici di ogni servizio, possono dunque essere:

 
gli stessi “soggetti” pubblici (c.d. di 1° livello), titolari del servizio (Enti Locali; ASL), attraverso produzioni dirette (in economia);

 
altri “soggetti” pubblici (c.d. di 2° livello), che svolgano compiti di produzione diretta (ASP – Aziende pubbliche di servizi alla persona, Consorzi, ecc..);

 
soggetti privati, no profit e profit, accreditati, che abbiano stipulato un contratto di servizio con i “soggetti” pubblici sopra indicati.

 
Integrazione socio-sanitaria

 
Il processo dell’accreditamento si muove nella prospettiva di portare compimento quel processo di costruzione del sistema locale integrato dei servizi a rete, rappresentato dalla doppia integrazione: tra soggetti pubblici e soggetti privati e tra competenza sanitaria e competenza sociale.

 
Separazione delle funzioni di governo da quelle di produzione dei servizi Superamento degli appalti di servizio. Riconoscimento della natura relazionale dei servizi alla persona che difficilmente si riesce a tradurre in un capitolato e di più a controllarne il rispetto. Il superamento degli appalti che non consentono una programmazione pluriennale degli interventi e dunque l’implementazione delle economie di gestione e della qualità esperienzale.

 
L’accreditamento costituisce un atto di natura concessoria, che deve essere rilasciato secondo procedure ispirate all’imparzialità e che il soggetto istituzionale preposto all’esercizio di tale funzione (Comune capofila) adotta legando la decisione assunta alla rispondenza del servizio o della struttura alle logiche ed alle indicazioni della programmazione ed ai criteri ed i requisiti di qualità. Siamo dunque nell’ambito della concessione di pubblico servizio con cui la Pubblica Amministrazione trasforma un soggetto terzo in una sorta di suo alter ego, il quale per conto dell’istituzione, ma in nome proprio, eroga il servizio concesso.

 
Responsabilità gestionale unitaria

 
Poiché il proponente l’accreditamento deve essere anche l’erogatore del servizio, di conseguenza l’accreditamento non può essere concesso ad un soggetto che sia solo formalmente gestore del servizio in quanto ricorre a prestazioni esterne per la produzione effettiva delle attività.

 
In questo caso, tale soggetto deve rispettare l’autonomia organizzativa e gestionale del soggetto erogatore affinché quest’ultimo ottenga e mantenga l’accreditamento. L’obiettivo della responsabilità gestionale unitaria è del tutto condivisibile, anche per cancellare la pratica più o meno evidente di subappalti di sola mano d’opera, ancora in essere.

 
Contratti di servizio

 
La regolazione degli interventi e l’erogazione delle prestazioni è assoggettata ad un contratto di servizio che definisce le tariffe applicabili. L’accreditamento senza relativo contratto di servizio non produce effetti concreti.

 
REQUISITI ACCREDITAMENTO

 
Da qui è partito un percorso di consultazione molto faticoso, attorno ai “REQUISITI GENERALI E SPECIFICI PER L’ACCREDITAMENTO” che si è solo formalmente concluso con la Delibera 514/2009 “Primo provvedimento della G.R. attuativo dell’art. 23 della L.R. 4/2008 in materia di accreditamento dei servizi sociosanitari”

 
Intanto la delibera soprarichiamata riguarda solo una parte dei servizi e strutture accreditabili e precisamente:
  • Casa-residenza per anziani non autosufficienti;
  • assistenza domiciliare;
  • centro diurno per anziani;
  • centro socio-riabilitativo diurno per persone con disabilità;
  • centro socio-riabilitativo residenziale per persone con disabilità.

 
Va tuttavia notato che le procedure imposte paiono eccessive e che il controllo di qualità, indispensabile nella concessione di servizio pubblico, non migliora oltre un certo livello di certificazione, che invece produce burocrazia per il gestore e complicazioni per il controllore.

 
Se valutiamo ora i tre grandi capitoli in cui si articola la procedura: Accreditamento transitorio, Accreditamento provvisorio, Accreditamento definitivo e aggiungiamo alcune preoccupazioni non ancora risolte sulla Autorizzazione al funzionamento (con l’avvertenza per quest’ultima che ci troviamo di fronte una ipotesi di massima che troverà attuazione con un provvedimento specifico) emergono luci ed ombre.

 
L’Accreditamento transitorio, da richiedere entro il 31/12/2010, termine per la concessione dei provvedimenti alle strutture e servizi che già intrattengono rapporti con la P.A. prevede il possesso dei requisiti al punto 2 art. 23 L.R. 4/2008: “A decorrere dall’emanazione del provvedimento della Giunta regionale, l’accreditamento transitorio è concesso dai soggetti istituzionali competenti per l’ambito distrettuale a condizione che i soggetti gestori dei servizi e delle strutture

 
a) accettino il sistema di remunerazione delle prestazioni sulla base delle tariffe predeterminate;

 
b) risultino in possesso dell’ autorizzazione al funzionamento, ove prevista dalla normativa vigente;

 
c) siano coerenti con il fabbisogno indicato nella programmazione territoriale;

 
d) siano in possesso delle condizioni gestionali ed organizzative previste nel provvedimento della Giunta regionale di cui al comma 1, ed in particolare assicurino, secondo quanto definito nel medesimo provvedimento, modalità di adeguamento dell’organizzazione e della gestione dei servizi e delle strutture, con l’obiettivo di pervenire in sede di accreditamento definitivo alla responsabilità gestionale unitaria e complessiva ed al superamento della frammentazione nell’erogazione dei servizi alla persona”.

 
Durata al massimo sino al 31 dicembre 2013, poi trasformazione in definitivo.

 
Fotografare la situazione esistente per concedere l’accreditamento transitorio ci pare il modo più utile per partire con le nuove normative, ottenendo con ciò i primi risultati importanti. Permane invece la criticità dovuta all’assenza, ad oggi (16 Ottobre 2009), di tariffe di riferimento che tengano conto sia dell’effettiva incidenza dei costi, sia della quota a carico del servizio sanitario.

 
Per l’attivazione di nuovi rapporti di servizio pubblico è prevista la concessione dell’Accreditamento provvisorio, sussistendo la presenza dei requisiti di legge e la dimostrazione da subito della organizzazione e gestione unitaria del servizio. L’Accreditamento provvisorio è in buona sostanza un periodo di prova che ha una durata minima di 6 mesi e massima di un anno.

 
Le procedure per la concessione dell’Accreditamento provvisorio prevedono una selezione pubblica dei soggetti gestori interessati al nuovo servizio o in via eccezionale l’invito diretto, quando la programmazione territoriale riscontra la presenza di un solo soggetto in grado di gestire il nuovo servizio.

 
L’Accreditamento definitivo, con decorrenza dal 1 gennaio 2011, andrà a regime entro il 2013 per i rapporti basati sull’accreditamento transitorio.

 
Requisiti per la concessione:

 
- per i servizi transitoriamente accreditati dovrà essere richiesto entro il 31 dicembre 2013, dimostrando la realizzazione del programma di adeguamento e l’assunzione della responsabilità della gestione unitaria del servizio.

 
Credo che si tratti in buona sostanza di un periodo di sperimentazione per misurare concretamente, ancora nella fase transitoria, gli effetti dei requisiti (che abbiamo già segnalato come sovrabbondanti) in modo da valutare se siano compatibili con le risorse disponibili e il fabbisogno indicato nella programmazione territoriale.

 
- per i sevizi provvisoriamente accreditati dovrà essere superato il periodo di prova. Durata dell’accreditamento definitivo da un minimo di 3 anni fino ad un massimo di 5, con la possibilità di rinnovo per una sola vota.

 
Tra i requisiti dell’accreditamento definitivo uno è di particolare rilievo, perché incide sulla capacita ricettiva delle strutture accreditate che dovranno avere una dotazione di posti letto in camera singola almeno pari al 40% dei posti accreditati.

 
A proposito di Autorizzazione al funzionamento Rispetto ad una impostazione iniziale del giugno 2008 che prevedeva un rapido adeguamento strutturale, è positivo che alle strutture esistenti siano applicate le sole normative pregresse in tema di autorizzazione al funzionamento e che il requisito della percentuale prevista per camere singole (40%) rispetto al totale dei posti letto non sia vincolante, ma demandato ad un tavolo di trattative a livello locale. Pare ragionevole che sia la programmazione distrettuale a stabilire tetti e percentuali di posti letto in camera singola rispetto al totale.

 
C’è poi da definire bene a che livello si collocherà l’autorizzazione al funzionamento per quei soggetti che non si accrediteranno, ma che diventeranno sempre più indispensabili per rispondere alle domande degli utenti esclusi dai benefici pubblici.

 
Crediamo che si possa concordare sulla garanzia di sufficienza strutturale e operativa, offerta dalla applicazione delle norme della DGR 564/2000, per le strutture non accreditate cosicché questo mercato possa mantenersi su costi sostenibili (proprio perché tutti a carico degli utenti).

 
A favore di questa impostazione va, purtroppo, anche la situazione di crisi, che sta cambiando i riferimenti, per cui la flessibilità per rispondere al nuovo scenario è indispensabile. Se è vero che gli utenti e le loro famiglie sono in genere soddisfatti delle attuali prestazioni per anziani, mentre sempre più gravosi diventano i costi, anche a fronte di una riduzione reale del reddito disponibile, allora occorre scegliere la direzione politica che tenda a migliorare certo la qualità, senza una riduzione dei posti disponibili accreditati rispetto agli attuali convenzionati, su cui la Regione nel 2008 ha versato attraverso il FRNA una quota stimata in media pari a 47,28 euro giorno (circa € 31,98 oneri a rilievo sanitario, oltre a € 15,3 rimborso di prestazioni sanitarie).

 
In ogni caso questo nodo dei costi strutturali, organizzativi, burocratici è perfettamente all’ordine del giorno, con valutazioni molto diverse sull’impatto che le indicazioni migliorative della qualità inserite nell’accreditamento definitivo avranno sulle tariffe da applicare. Sono attese in questi giorni le prime indicazioni sul sistema tariffario che la Regione intende regolare.

 
Il tema delle tariffe è dunque scottante. Pare ci sia condivisione sul fatto che si adempie a quanto stabilito con la D.G.R. 772/2007, continuando col sistema in essere, che prevede livelli uguali di trasferimenti degli oneri a rilievo sanitario per tutti i gestori, lasciando una variabilità per la quota della retta che copre gli oneri socio-assistenziali. Con una sollecitazione: la definizione di un massimo a livello regionale per questi oneri (al di sotto del quale l’Ente Gestore può collocarsi secondo i propri costi) è un passo di omogeneizzazione e di equità utile, che nel contempo tiene conto della realtà.

 
Operano infatti sul mercato dei servizi alla persona soggetti di natura giuridica diversa, con vari inquadramenti contrattuali e con regimi fiscali differenti, ma soprattutto con costi di gestione specifici (legati alla unicità di ogni struttura) che pertanto non giustificano parità di ricavi predefiniti. Nel 2008 la retta media a carico dei cittadini è stata di 50,26 nelle RSA, di 46,66 nelle case protette e di 20,69 nei centri diurni. L’elemento più significativo è rappresentato ancora dalle forti oscillazioni nei valori minimi e massimi, che vanno da € 31,8 a € 58,8 per le RSA (più 85% min/max); e da € 35 a € 58,2 (più 66% min/max) per le case protette, pur a fronte di una chiara indicazione programmatica tendente a ridurre questo fenomeno da parte della Regione Emilia Romagna.

 
Nel 2008 gli oneri a rilievo sanitario (O.R.S). sono stati circa di € 38,19 per le RSA e di € 31,98 per le case protette.

 
La quota per giornata di degenza di rimborso sanitario è stimata nel 2008 in 20 euro per le RSA e in 15,3 euro per le case protette.

 
In definitiva le entrate complessive medie per giornata di degenza (Retta utente+ORS+Rimborsi sanitari) nelle strutture convenzionate per il 2008, è stata pari a 108,45 € giorno nelle RSA e 93.94 € giorno nelle Case protette.

 
Se osserviamo solo i dati per le case protette dovremmo avere un range, da un minimo di 82 € gg a un massimo di 105 € gg. (più 28% dal min al max).

 
Anche escludendo gli estremi e prendendo a riferimento i dati centrali, tra 89 € gg e 100 € gg. Che si riscontrano nel 72% delle strutture, emerge una differenza di circa 11 € giorno, che non si può ignorare o cancellare con una tariffazione bloccata.

 
E proprio per questi problemi tutto il percorso dell’accreditamento non è stato ancora avviato in attesa della definizione sia di un metodo per la costruzione delle tariffe, sia di un livello condiviso delle stesse in grado di essere recepito dai soggetti gestor

 

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