giovedì 7 gennaio 2010

LA RETTA DI DEGENZA: PROBLEMI RELATIVI ALLA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE TRA FAMIGLIE, COMUNI E ASL

LA RETTA DI DEGENZA: PROBLEMI RELATIVI ALLA RIPARTIZIONE DELLE QUOTE TRA FAMIGLIE, COMUNI E ASL


di Massimiliano Gioncada,
Consulente Enti Locali

Per affrontare lo “spinoso” tema propostomi, di sicura attualità e di grande impatto sugli attori coinvolti, istituzionali e non, ritengo di poter utilizzare alcune sentenze che, tra il 2007 e il 2009, sono state emanate dal Giudice (ordinario) di merito milanese, per poi chiudere con la disamina un recente sentenza della Corte di Cassazione.

Non si spaventino i non giuristi: l’analisi proposta non sarà meccanicamente tecnicistica ma, anzi, ancorata ai fatti concreti, con osservazioni, giuridiche, che per gli addetti ai lavori saranno comunque d’immediata comprensione e riconduzione.

Devesi però evidenziare come il dictum del Giudice di legittimità sia, invero, alquanto sottile e specialistico, ciò che, nell’ambito della presente relazione, sarà forse la parte più ostica da comprendere.

I rapporti contrattuali tra le strutture, tipicamente le R.S.A., i soggetti ricoverati (ovvero i loro parenti), le A.S.L. e i Comuni, sono da qualche tempo a questa parte divenuti terreno di scontro giudiziale, in virtù del peso (rectius: costo) sempre maggiore che grava sui fruitori e sulle casse delle Istituzioni. E ciò, se non in termini assoluti (che sarebbe da verificare caso per caso), quantomeno in termini relativi,
stante l’oggettiva contrazione economica, e quindi diminuzione di ricchezza, che ha caratterizzato la nostra recentissima storia nazionale, e non solo.

Si assiste quindi a controversie nelle quali l’Autorità giudiziaria è azionata per ottenere l’esclusione
dal novero dei soggetti tenuti al “pagamento delle rette” riferentesi ai ricoveri, nelle forme di
lungoassistenza semiresidenziale e residenziale in R.S.A., che, se accreditate al sistema dell’offerta
istituzionale, sono in parte son coperte con fondi pubblici, e in parte poste a carico del Comune, con

la previsione dell’eventuale compartecipazione dell’utenza, così come disciplinata a livello regionale e comunale, giusto il disposto contenuto nella Tabella allegata al d.p.c.m. 14 febbraio 2001.

La fattispecie tipica portata all’attenzione del Giudice meneghino è stata la seguente: persona ricoverata in una R.S.A., gestita direttamente dall’A.S.L.; all’atto del suo inserimento un terzo soggetto, normalmente un parente stretto, ha sottoscritto un impegno a integrare la quota di spettanza del ricoverato, nel caso in cui le di lui provvidenze economiche si fossero rivelate insufficienti a coprire il costo imputato. Successivamente richiesto di procedere all’integrazione, il terzo si è rifiutato di pagare. L’Ente gestore, di conseguenza, si è determinato ad agire in via esecutiva nei confronti del terzo “garante”, che ha censurato la legittimità dell’ordinanza ingiunzione (ovvero del decreto ingiuntivo), per tutta una serie di motivi che saranno di seguito esposti.

Primo motivo di censura

Incompetenza funzionale del giudice adito (con asserita competenza del giudice del lavoro ovvero
ordinario ovvero amministrativo).

Statuizione del Giudice

Il Giudice ha sempre ritenuto ferma la competenza dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria (AGO), anche
se talvolta in veste di Giudice del lavoro, tal’altra in veste di Giudice del rito civile classico.
Con riferimento alla competenza del Tribunale ordinario in funzione di giudice del lavoro, essa è
stata ritenuta poiché, trattandosi di controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatoria, la
prospettazione del ricorrente è quella che determina la competenza e il rito. A escludere la giurisdizione
del Giudice amministrativo è valso il richiamo dell’art. 33 co. 1 e 2 lett. e) del d.lg. n. 80/1998 che,
nell’individuare le controversie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,
elenca quelle “riguardanti le attività e le prestazioni di ogni genere, anche di natura patrimoniale,
rese nell’espletamento di pubblici servizi, ivi comprese quelle rese nell’àmbito del Servizio sanitario
nazionale e della pubblica istruzione, con esclusione dei rapporti individuali di utenza con soggetti
privati, delle controversie meramente risarcitorie che riguardano il danno alla persona o a cose e delle
controversie in materia di invalidità”.

Le fattispecie in esame, riguardando un rapporto individuale di utenza con un soggetto privato, sono
state quindi ritenute espressamente devolute dal legislatore al Giudice ordinario.
In un caso, come accennato, è stata richiesta la conversione del rito civile in rito del lavoro (in
applicazione degli artt. 442 ss. del c.p.c.): sul punto il giudicante ha evidenziato che, pur nell
consapevolezza che alcune cause di oggetto simile erano state effettivamente trattate avanti al Giudice
del lavoro, l’unico concreto interesse della convenuta al mutamento del rito poteva essere quello ad
una velocizzazione del processo: onde il fatto di esser questo ormai pervenuto alla sua definizione
costituiva causa sopravvenuta del venir meno della necessarietà dello spostamento di competenza.

Secondo motivo di censura

Nullità/inefficacia dell’ingiunzione di pagamento ovvero inidoneità della medesima ad attivare un procedimento di riscossione coattiva ai sensi dell’art. 2 e ss. r.d. 14 aprile 1910 n. 639

Statuizione del Giudice

È stato pacificamente ritenuto che la procedura d’ingiunzione adottata era da ritenersi valida.
E ciò in quanto la disciplina del citato regio decreto non è mai stata abrogata, e la giurisprudenza l’ha
ritenuta applicabile nell’ambito della Pubblica Amministrazione. In particolare con giurisprudenza
costante e concorde la Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 12761/2002; Cass. n. 5906/2000 e n.
10923/2003) ha avuto modo di stabilire che l’ingiunzione, emessa ai sensi del r.d. 14 aprile 1910n. 639 è da ritenersi sopravvissuta al disposto dell’art. 130 co. 2 del d.p.r. n. 43/1982, nella sua
componente di atto di accertamento della pretesa erariale, ed è idonea a dar vita ad un giudicato sulla
legittimità della pretesa stessa.
Si tenga conto che al momento del giudizio era altresì ancora vigente la legge 3 dicembre 1931 n. 1580
in tema di rivalsa per le spese di spedalità e manicomiali: l’istituto della rivalsa poteva continuare
a trovare applicazione con riguardo a quelle ipotesi residuali in cui la gratuità del servizio reso non
sussistesse, fra le quali doveva farsi rientrare anche quella relativa alle spese socio-assistenziali
derivanti dall’attività di sorveglianza e di assistenza non sanitaria resa in favore di un malato cronico
e non autosufficiente.

Terzo motivo di censura

Nulla era dovuto sulla base del fatto che sussisteva il diritto del ricoverato di ricevere prestazioni di
natura sanitaria senza limiti di durata nel tempo, con oneri a totale carico del S.S.N. e regionale; ciò
in quanto trattavasi di persona totalmente non autosufficiente che necessitava di cure mediche e di
assistenza sanitaria continua allo scopo di curare la patologia che l’afferiva, quantomeno nel senso
di ridurre gli effetti degenerativi di essa. Tal erogazione doveva essere eseguita nel rispetto dei livelli
essenziali di assistenza (i c.d. LEA).

In subordine, il debito doveva essere rideterminato riguardo all’incidenza delle prestazioni strettamente
socio-assistenziali.

Tale ricostruzione poggia: - direttamente sull’art. 32 della Costituzione e dall’art. 2 della l. n.
833/1978 (che, riconoscendo e tutelando la malattia mentale alla stessa stregua della malattia fisica,
assegnano al S.S.N. il compito di diagnosticare e curare eventi morbosi, quali che ne siano le cause, la
fenomenologia e la durata, nonché di riabilitare gli stati di invalidità sia somatica che psichica); - sulla
sentenza Cass. civ., n. 10150/96 (secondo la quale nei casi di malattia cronica ha affermato che qualora
“oltre alle prestazioni socio-assistenziali, siano erogate prestazioni sanitarie, l’attività va considerata
di rilievo sanitario e pertanto di competenza del servizio sanitario nazionale”); - su diverse pronunce
del Consiglio di Stato (che avrebbero stabilito l’obbligo a totale carico della A.S.L. del pagamento
della retta di degenza per i cittadini affetti da grave insufficienza mentale in quanto la prevalenza
delle prestazioni sanitarie renderebbe necessario e conseguente il diretto coinvolgimento del S.S.N.
e delle sue strutture anche con riguardo alle prestazioni assistenziali. E ciò anche nel caso in cui la
prestazione sanitaria non possa portare alla guarigione, giacché la competenza del settore sanitario
permarrebbe anche quando gli interventi sanitari sono limitati al contenimento di esiti degenerativi o
invalidanti di patologie congenite acquisite); - sull’art. 3-septies del d.lg. n. 502/1992, secondo il quale
le prestazioni erogate dalla R.S.A. in favore della persona ricoverata dovevano essere considerate e
qualificate come “prestazioni socio sanitarie ad elevata integrazione sanitaria” (la cui definizione è
contenuta nell’art. 3 del d.p.c.m. 14 febbraio 2001).

Statuizione del Giudice

Dalla lettura coordinata dell’art. 32 Cost. e della l. n. 833/1978, si ricava la regola di base per la quale,
anche per i servizi sussunti nei LEA, e di carattere eminentemente sanitario, non è escluso, anzi è
previsto e disciplinato espressamente, il concorso alla spesa degli assistiti.
Pacifico è poi che il diritto all’assistenza sociale, ai sensi dell’art. 38 Cost., può essere vantato solo da
chi è “sprovvisto dei mezzi necessari per vivere”.
Anche volendo considerare la tesi più ampia, secondo la quale, nel caso di ricovero in “casa di riposo”
non sia possibile distinguere tra prestazioni sanitarie e assistenziali, la Corte costituzionale, con
riferimento all’art. 32 Cost. ha affermato il principio che il diritto alla salute è “un diritto costituzionale
condizionato dall’attuazione che il legislatore ordinario ne dà attraverso il bilanciamento dell’interesse
tutelato da quel diritto con gli altri interessi costituzionalmente protetti, tenuto conto dei limiti oggettivi
che lo stesso legislatore incontra nella sua opera di attuazione, in relazione alle risorse organizzative e
finanziarie di cui dispone al momento” (Corte cost. n. 200/2005; n. 304/1994; n. 247/1992).
In conformità con i principi espressi dalla Carta Costituzionale e dalle successive leggi in materia,
così come inverati nell’interpretazione del Giudice delle leggi, cui si è fatto cenno, si pone l’art. 54
della l. n. 289/2002 (finanziaria 2003).
È pacifico che la retta sia composta di una quota di costi sanitari, ma tali costi possono, in parte, essere
attribuiti all’utente mediante la retta.
Ciò trova conferma nell’art. 1 co. 3 del d.lg. n. 502/1992, il quale prevede che le prestazioni sanitarie
comprese nei LEA sono garantite da S.S.N. a titolo gratuito o con partecipazione alla spesa nelle
forme e secondo le modalità previste dalla legislazione vigente.
Sterile è dunque la disquisizione riguardo alla natura di prestazioni sanitarie a elevata integrazione
sanitaria, secondo la definizione di cui all’art. 3-septies co. 4 d.lg. n. 502/1992, di quelle oggetto di
causa, poiché una cosa è garantire le prestazioni sanitarie comprese nei livelli essenziali di assistenza,
altro è assicurarne la gratuità, il che non vale per tutti i casi, dovendo farsi riferimento appunto alle
norme della legislazione vigente che prevedono la partecipazione dell’utente alla spesa.
Tali norme sono contenute nell’allegato 1 del d.p.c.m. 29 novembre 2001, anch’esso richiamato
dall’art. 54 della l. n. 289/2002.
L’allegato 1 riconduce anzitutto l’attività sanitaria e sociosanitaria rivolta alle persone anziane non
autosufficienti all’interno dell’assistenza territoriale residenziale e semi-residenziale (punto 2 H),
mentre la lungodegenza rientra nell’assistenza ospedaliera (punto 3 G).
Quindi, con riferimento all’area integrazione socio-sanitaria, così recita: “Nella tabella riepilogativa,
per le singole tipologie erogative di carattere socioosanitario, sono evidenziate, accanto al richiamo
alle prestazioni sanitarie, anche quelle sanitarie di rilevanza sociale ovvero le prestazioni nelle quali
la componente sanitaria e quella sociale non risultano operativamente distinguibili e per le quali si
è convenuta una percentuale di costo non attribuibile alle risorse finanziarie destinate al Servizio
sanitario nazionale. In particolare, per ciascun livello sono individuate le prestazioni a favore di
minori, donne, famiglia, anziani, disabili, pazienti psichiatrici, persone con dipendenza da alcool,
droghe e farmaci, malati terminali, persone con patologie da HIV”
Alcune espressioni particolarmente significative ed estremamente chiare dimostrano la consapevolezza
del legislatore della presenza di una componente sanitaria nelle prestazioni erogate, componente
che nondimeno non giustifica l’integrale gratuità del servizio, ma ha reso necessario determinare
una percentuale di costo a carico dell’utente, con modalità che variano a seconda delle categorie
specificatamente individuate.

In particolare, la predetta tabella riepilogativa riporta, nell’ultimo riquadro che si riferisce alla“attività sanitaria e sociosanitaria nell’ambito di programmi riabilitativi a favore di anziani”, due tipidi prestazioni, raggruppati il primo sotto la lettera a) “prestazioni di cura e recupero funzionale disoggetti non autosufficienti in fase intensiva ed estensiva”, il secondo sotto la lettera b) “prestazioniterapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità per non autosufficienti in regime residenziale, ivi compresi interventi di sollievo [cfr. % colonna a fianco]”.

Solo per le prestazioni raggruppate sotto la lettera b) è prevista una percentuale di costi a carico
dell’utente o del Comune, riportata nella relativa colonna, pari al 50%.

Non vi è dubbio che il ricovero presso le R.S.A. accreditate debba esser inquadrato in quest’ultima
tipologia di prestazioni.
A tale conclusione si arriva leggendo la norma alla luce dell’atto d’indirizzo e di coordinamento in
materia di prestazioni socio-sanitarie di cui al d.p.c.m. 14 febbraio 2001, cui fa riferimento la stessa
tabella dell’allegato 1 al d.p.c.m. 29 novembre 2001.

All’art. 2 co. 4 del d.p.c.m. 14 febbraio 2001, che fornisce tra l’altro i criteri per individuare in
concreto le prestazioni socio-sanitarie di cui all’art. 3-septies del d.lg. n. 502/1992, cui si è dianzi fatto
riferimento, si trova infatti la definizione della fase intensiva ed estensiva delle prestazioni di cura e
recupero funzionale, di cui alla lettera a), sopra riportata, che non prevede costi a carico dell’utente.
La fase intensiva è “caratterizzata da un impegno riabilitativo specialistico di tipo diagnostico e
terapeutico, di elevata complessità e di durata breve e definita, con modalità operative residenziali,
semiresidenziali, ambulatoriali e domiciliari”.

La fase estensiva è “caratterizzata da una minore intensità terapeutica, tale comunque da richiedere
una presa in carico specifica, a fronte di un programma assistenziale di medio o prolungato periodo
definito”.

Tali espressioni sono inequivoche e servono a chiarire che a tali prestazioni non può in alcun modo
essere ricondotto il ricovero in R.S.A., che non ha una durata breve, o anche media o prolungata, ma
comunque definibile e predeterminabile, ma è purtroppo destinato a protrarsi in maniera indefinita.
Sempre con riferimento all’allegato 1 del d.p.c.m. 29 novembre 2001, nell’ambito dell’ “attività
sanitaria e sociosanitaria nell’ambito di programmi riabilitativi a favore delle persone con problemi
psichiatrici e/o delle famiglie”, sono previste alla lettera a) le “prestazioni diagnostiche, terapeutiche,
riabilitative e socioriabilitative in regime residenziale”, interamente gratuite, e alla lettera b) le
“prestazioni terapeutiche e socioriabilitative in strutture a bassa intensità assistenziale”, con costi a
carico dell’utente nella misura del 60%.

Le prestazioni erogate dalla R.S.A., nella maggior parte dei casi, non concernono interventi in fase postacuta,
ma si concretano in prestazioni di assistenza e prestazioni sanitarie quali sarebbero praticabili
a domicilio (per il tramite della medicina di base, un’assistenza domiciliare integrata, ecc.).
Dunque è escluso che si verta in materia di servizi a carico del S.S.N., perché normalmente non trattasi
di cura di eventi morbosi, per tali dovendosi intendere una malattia acuta o cronica che abbisogna di
interventi terapeutici, né trattasi di riabilitazione di uno stato di invalidità.
Tale assetto è pienamente osservante della disciplina del d.p.c.m. 29 novembre 2001, che ha
espressamente previsto, con riferimento alle prestazioni in discussione, ovvero con riferimento
all’attività “sanitaria e socio-sanitaria nell’ambito di programmi riabilitativi a favore di anziani” e
con riferimento alle “prestazioni terapeutiche, di recupero e mantenimento funzionale delle abilità
per non autosufficienti in regime residenziale, ivi compresi gli interventi di sollievo”, che il 50% dei
costi sono a carico dell’utente, ovvero, in caso di incapacità patrimoniale dell’utente stesso, a carico
del Comune.

Tutto ciò, ha reso evidente che all’utente o ai suoi familiari può competere anche il pagamento della
parte sanitaria della retta.
Circa la natura onerosa o meno delle prestazioni rese a favore del ricoverato (e onerose poiché
meramente “socio-assistenziali” ovvero gratuite giacché sanitarie o in che misura fossero appartenute
a entrambe le tipologie), la certificazione che l’ente gestore rilascia ai familiari degli ospiti della casa
di cura ha lo scopo di consentire una detraibilità fiscale della spesa a favore dei parenti dei degenti che
ne facciano richiesta. Solo le prestazioni qualificabili come alberghiere (cucina, pulizia e lavaggio)
nell’ambito di una R.S.A. possono essere ritenute costo non sanitario vero e proprio.
Nelle certificazioni rilasciate dalla Regione Lombardia è inserito ogni tipo di costo (sanitario e no),
sia per aiutare “fiscalmente” le famiglie dei degenti, sia perché si tratta di una reale quantificazione
dei costi sostenuti dal Fondo Regionale per prestazioni genericamente sanitarie.

Esaminando poi la normativa fiscale, non avrebbe senso, secondo la logica comune prima ancora
che giuridica, consentire di portare in detrazione o in deduzione non l’intera retta pagata, ma solo la
parte che riguarda le spese mediche e paramediche di assistenza specifiche (per le quali deve essere
rilasciata apposita attestazione da parte dell’istituto di assistenza), se la retta non dovesse essere per
nulla pagata o se dovesse essere pagata solo per la parte che non attiene alle spese sanitarie.

Quarto motivo di censura

Autorizzazione alla chiamata in causa, in manleva, del Comune di residenza del ricoverato. Ciò al
fine di accertare che la somma della retta che non dovesse essere attribuita in capo all’opponente
costituisce specifica obbligazione del Comune, al quale la legge attribuisce l’obbligo di integrare le
rette di ricovero.

Statuizione del Giudice

Nei casi prospettati al giudicante, i Comuni hanno sempre richiesto il rigetto di tutte le domande
svolte nei loro confronti, siccome insussistenti i presupposti sostanziali, vale a dire lo stato di bisogno
del ricoverato e la dichiarazione di non autosufficienza da parte dell’A.S.L.; inoltre, nella totalità dei
casi, sia il ricoverato (che non aveva chiesto al Comune l’autorizzazione all’ammissione ai Servizi
sociali e la dichiarazione di non autosufficienza), sia la R.S.A. (che non aveva immediatamente
comunicato al Comune l’avvenuto ricovero), avevano rispettato il meccanismo previsto dalla legge
per l’integrazione delle spese da parte del Comune di residenza.

Il Giudice ha stabilito che l’obbligazione di manleva del Comune non rileva, poiché, assodato che
il Giudice ordinario non è competente a conoscere della controversia eventualmente insorgente fra
A.S.L. e Comune, quest’ultimo “entra in gioco”, subentrando all’obbligato principale inadempiente,
solo in determinate circostanze (segnatamente: inadempimento dell’obbligato principale, inesistenza
di altri obbligati agli alimenti) e pertanto in modo non automatico. Altre volte il Giudice ha dichiarato
assorbita la domanda di manleva ex art. 106 c.p.c.

Quinto motivo di censura

L’impegno di pagamento (che talvolta nemmeno ci si ricordava di aver sottoscritto), era nullo e
comunque insussistente, sia perché contrario a norme imperative di legge, sia perché, ricorrendo
l’ipotesi del contratto a favore di terzo, la disdetta dell’opponente andava qualificata quale revoca,
con conseguente venir meno di ogni diritto del creditore nei confronti dello stipulante.
L’opponente, infatti, era carente di legittimazione passiva, essendo il debito in questione integralmente
riferibile al solo ricoverato nella sua qualità di soggetto destinatario della prestazione, obbligazione
da rapportarsi unicamente al reddito della persona assistita, dovendosi altresì escludere che il debito
dell’opponente potesse trovare fondamento nel presunto impegno al pagamento, fatto sottoscrivere
all’opponente stessa nella anomala forma di “dichiarazione sostitutiva di atto notorio”.
Nessun obbligo, inoltre, poteva essere imposto ex art. 438 c.c. ai parenti dei ricoverati.

Statuizione del Giudice

Talvolta si è rilevato come la persona è stata ricoverata nella R.S.A. in conformità a una “relazione”
redatta dai Servizi Sociali del Comune di residenza, dopo avere verificato l’assunzione dell’impegno
dell’opponente a pagare/integrare la retta di residenza, in relazione ad un bisogno che non poteva
più essere soddisfatto nell’ambito familiare. L’avvenuto pagamento iniziale della retta, a detta del
Giudice, “equivale a riconoscersi debitore”. La sottoscrizione della dichiarazione di “disponibilità” a
pagare personalmente o in concomitanza “con chi per legge ne fosse tenuto” significa assunzione “in
proprio” della relativa obbligazione, mediante sottoscrizione di un contratto a favore di terzo, senza
che potesse rilevare che il ricoverato non fosse in grado di accettare il contratto, poiché l’accettazione
può anche essere tacita.

Data la definizione di R.S.A., il Giudice ha rilevato che l’ingresso nella medesima, era dunque avvenuto
in conformità a una libera scelta di fruizione di un servizio che è per definizione a pagamento, e di
uno specifico impegno, assunto dall’opponente, a pagare la retta mensile per il ricovero del terzo.
La consapevolezza, in capo all’opponente, che l’accesso a una R.S.A. comportasse necessariamente
il concorso dell’utente mediante il pagamento di rette, le cui quote sono determinate secondo criteri
regionali, è dimostrata dall’iniziale e spontanea esecuzione del contratto. A ciò è conseguito che
l’eccepita carenza di legittimazione passiva, sollevata dalle ingiunte, è stata sistematicamente
disattesa.

Nei casi decisi il costo del ricovero era in parte sostenuto direttamente dall’assistita (grazie alla pensione
minima, alla pensione di reversibilità e all’assegno di accompagnamento), rilevando il Giudice che
qualora l’utente o i suoi congiunti non fossero stati in grado di sostenere il peso economico della retta,
sarebbe stato loro possibile ottenere l’intervento del Comune di residenza (ma non era certo onere
dell’Ente gestore accertare che la persona assistita avesse i mezzi economici sufficienti per pagare
le rette di degenza e quindi, in caso negativo, rivolgersi al Comune per le integrazioni economiche,
essendo tale Ente del tutto estraneo ai rapporti tra l’utente ed il Comune).
Neppure poteva dedursi una nullità dell’impegno sotto il profilo della genericità dello stesso, essendo
specificamente previsto che esso concerneva la quota della retta stabilita dall’Ente gestore per il
ricovero presso la R.S.A., oltre alla specifica indicazione dell’oggetto dell’obbligo assunto e oltre
all’entità dell’importo dovuto, con riferimento alle deliberazioni dell’ente in merito all’entità della
retta a carico dell’utente.

Come parzialmente suaccennato, l’insussistenza dell’obbligo non poteva derivare da una revoca
effettuata dallo stipulante nell’ambito del contratto a favore di terzo, poiché, sicuramente per fatti
concludenti, attraverso l’accettazione del ricovero e il perdurante godimento dei relativi servizi, la
persona beneficiaria del servizio aveva manifestato la volontà di profittare dell’impegno assunto
dal terzo; dunque una successiva revoca da parte dello stipulante non poteva assumere rilievo nei
confronti dell’altra parte.

L’invocata nullità dell’impegno per violazione di norme imperative è stata altresì sempre disattesa,
poiché il Giudice ha ritenuto che, versandosi in ipotesi dì prestazioni socio-assistenziali di rilievo
sanitario, nessun ulteriore esborso poteva ritenersi, secondo la citata legislazione, a carico del S.S.N.
e regionale (precisandosi altresì che le dichiarazioni annuali sulla composizione della retta, i c.d.
cedolini, sono rilasciate dall’Ente gestore la R.S.A. ai meri finì fiscali, che in quella specifica sede
giudiziale non sono stati ritenuti rilevanti).
Né tanto meno è apparsa configurabile una contrarietà alla disciplina, ritenuta imperativa, di cui
all’art. 433 ss. C.c., in materia di alimenti: gli opponenti, infatti, avevano volontariamente assunto
(mai nessuna prova in ordine alla asserita “costrizione”) un’obbligazione in adempimento del dovere
morale e giuridico di prestare gli alimenti ai loro congiunti.

Il Giudice, stante il tenore letterale dell’art. 63 della l. n. 833/1978, ha altresì rilevato la natura di
assicurazione sociale obbligatoria, ex art. 1886 c.c., del S.S.N. (e conseguentemente della A.S.L., che
del primo costituisce articolazione). Orbene, alle assicurazioni sociali trova pacificamente applicazione
il disposto dell’art. 1916 c.c., che individua un’ipotesi di surrogazione legale. Dunque gli opponenti
sarebbero stati passivamente legittimati anche se, per ipotesi, l’impegno da essi direttamente assunto
fosse stato invalido, poiché la loro legittimazione passiva sarebbe scaturita da un’obbligazione che
trovava il suo titolo direttamente nella legge.

Sesto motivo di censura

Riduzione del debito e rideterminazione riguardo alle situazioni economiche dei soli assistiti ai sensi
dell’art. 3 co. 2-ter del d.lg. n. 109/1998

Statuizione del Giudice

A suffragio della tesi secondo la quale la loro quota avrebbe dovuto esser calcolata sulla base del
reddito del solo assistito, con esclusione dei soggetti tenuti agli alimenti, gli opponenti hanno invocato
il dettato del d.lg. n. 109/1998, che individua, in via sperimentale, criteri unificati di valutazione della
situazione economica di coloro che richiedono prestazioni o servizi sociali o assistenziali non destinati
alla generalità dei soggetti o comunque collegati nella misura o nel costo a determinate situazioni
economiche. La complessa procedura sottesa all’emanazione del decreto attuativo, mai emanato, per
verità, si giustifica in ragione della già menzionata esigenza, riconosciuta dalla Corte costituzionale,
di contemperare il diritto alla salute con altri interessi costituzionalmente protetti, tenuto altresì conto
dei limiti oggettivi riguardo alle risorse organizzative e finanziarie di un dato momento storico.
In assenza dei decreti attuativi, il Giudice ha ritenuto di non poter applicare sic et simpliciter la
previsione di cui all’art. 3 co. 2-ter, trattandosi di norme attuative necessarie per riempire di contenuto
dei criteri, indicati per giunta solo a livello sperimentale.In sintesi, il richiamo all’art. 3 co. 2-ter del d.lg. n. 109/1998 è improprio, atteso che trattasi diuna disposizione non immediatamente applicabile (ciò che ha trovato conferma anche nella più recente giurisprudenza amministrativa, che ha nettamente rivisto la propria posizione sul punto, ribaltandola).

Taluni motivi di censura sono stati sollevati dall’A.S.L. ovvero dal Comune chiamato in causa.
Decreto che definisce “prestazioni sociali a rilevanza sanitaria” erogate dai Comuni e con partecipazione
alla spesa da parte dei cittadini, tutte le attività del sistema sociale che hanno l’obiettivo di supportare
la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di salute condizionanti lo stato di salute e,
tra esse, gli interventi di ospitalità alberghiera presso strutture residenziali e semiresidenziali di adulti
e anziani con limitazioni dell’autonomia, non assistibili a domicilio.

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